Elezioni del Parlamento Europeo 2024

Propaganda elettorale

Data :

17 aprile 2024

Municipium

Descrizione

Cos'è la propaganda elettorale

La propaganda elettorale è il mezzo tramite il quale un candidato, un partito o una lista pubblicizzano il proprio programma, le proprie attività o le proprie proposte (propaganda diretta).

La propaganda indiretta, ovvero quella fatta dai comitati, associazioni o gruppi politici a sostegno dei candidati o partiti che partecipano direttamente alla consultazione elettorale è stata abrogata.

Le principali norme di riferimento che regolano questa tematica sono:

  • Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni;
  • circolare del Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, dell'8 aprile 1980, n. 1943/V avente ad oggetto "Disciplina della propaganda elettorale".

Delimitazione ed assegnazione spazi per le affissioni di propaganda elettorale  

La Giunta Comunale tra i 33 ed il 31 giorno precedente quello fissato per le consultazioni elettorali stabilisce e delimita in ogni centro abitato gli spazi da destinare all’affissione di manifesti e li ripartisce tra le liste o le candidature uninominali ammesse. I manifesti vanno affissi esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune.

Per informazioni specifiche relative alla propaganda per le elezioni europee e amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 è necessario attendere l'adozione dell'apposita deliberazione di Giunta.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, SONO VIETATE:

  1. l'affissione o l'esposizione di manifesti, inerenti alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc;
  2. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
  3. l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico;
  4. ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.
  5. ogni forma di propaganda luminosa mobile;
  6. il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili.

Comizi e riunioni in luogo pubblico

Dal 30° giorno antecedente le elezioni sì ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia. È prassi che tempi e luoghi siano concordati tra i promotori e le autorità locali di pubblica sicurezza.

Durante i comizi:

  • è vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici;
  • è vietato il passaggio di mezzi mobili che annunciano l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi;
  • è opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale;
  • non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole - durante le ore di attività didattica - dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico;

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

La pubblicità fonica, tramite diffusori acustici installati su autoveicoli, è consentita, previa autorizzazione, dalle ore 9.00 alle ore 21.30 e può essere fatta soltanto per annunciare il luogo e l'ora del comizio o della manifestazione a carattere elettorale. È consentita solamente nei giorni in cui tale evento ha luogo e nel giorno precedente.


Utilizzo spazi pubblici e sale comunali

Secondo quanto previsto dagli artt. 19, comma 1, e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, dal giorno di indizione dei comizi il Comune mette a disposizione le sale comunali e le aree pubbliche dove svolgere attività di propaganda elettorale mediante banchetti, comizi, manifestazioni, dibattiti e riunioni.

Ferma restando la disciplina vigente sull'occupazione degli spazi pubblici, è possibile autorizzare l'installazione di gazebo per attività di propaganda elettorale i quali, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, possono essere identificati attraverso l'esposizione di una bandiera o altro simbolo del partito o del movimento politico rappresentato.


Silenzio elettorale

Dal giorno precedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

 

Nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

 

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