Commissione Elettorale Comunale

Ultima modifica 22 marzo 2024

Nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 13/10/2021.

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Competenze

La commissione elettorale è eletta dal consiglio comunale nel proprio seno, in modo che sia rappresentata anche la minoranza, e rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio. È composta dal sindaco o chi lo sostituisce (vicesindaco, assessore anziano, commissario prefettizio), che la presiede, e da:

  • tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;
  • otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca deve essere approvata dal prefetto.

Funzioni:

Funzione principale della commissione elettorale è la tenuta e aggiornamento delle liste elettorali. In esse sono iscritti i cittadini che possiedono i requisiti per essere elettori e non sono incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo. L’iscrizione avviene:

  • d’ufficio, per gli elettori compresi nell’anagrafe della popolazione residente nel comune o nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero;
  • su richiesta, per gli elettori residenti all’estero nati nel comune.

La commissione elettorale nomina, inoltre, gli scrutatori di seggio.

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Tipo di organizzazione

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Contatti

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