Competenze
La commissione elettorale è eletta dal consiglio comunale nel proprio seno, in modo che sia rappresentata anche la minoranza, e rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio. È composta dal sindaco o chi lo sostituisce (vicesindaco, assessore anziano, commissario prefettizio), che la presiede, e da:
- tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;
- otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.
La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca deve essere approvata dal prefetto.
Funzioni:
Funzione principale della commissione elettorale è la tenuta e aggiornamento delle liste elettorali. In esse sono iscritti i cittadini che possiedono i requisiti per essere elettori e non sono incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo. L’iscrizione avviene:
- d’ufficio, per gli elettori compresi nell’anagrafe della popolazione residente nel comune o nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero;
- su richiesta, per gli elettori residenti all’estero nati nel comune.
La commissione elettorale nomina, inoltre, gli scrutatori di seggio.
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Sede principale
Contatti Utili
Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2024, 13:10